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La riforma del Terzo settore al banco di prova

  • Pubblicato il: 10/08/2017 - 11:10
Rubrica: 
NORMA(T)TIVA
Articolo a cura di: 
Maria Vita De Giorgi

 Si parla pochissimo, se non tra i giuristi, della riforma del Terzo Settore che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 18 luglio. Maria Vita De Giorgi, docente di Diritto Civile dell’Università  di Ferrara, ne ha dibattuto a ExpoElette, il Forum delle donne impegnate ai vertici delle istituzioni e delle imprese. Restituisce sulle nostre colonne la sua lettura.  “Che le organizzazioni non profit svolgano un’attività “produttiva” pare ora scontato, ma fino pochi anni fa sembrava singolare (…) quanto alle fondazioni, il modello tradizionale era costituito da un patrimonio amministrato per uno scopo (…). L’intento principale della riforma è coordinare e modernizzare la “vecchia” legislazione speciale anche al fine di valorizzazione gli enti non profit e favorire il loro contributo alla vita sociale ed economica.  A tal fine il d. lgs. del 3 luglio 2017 introduce la nuova figura dell’Ente del terzo settore-ETS (..) che, se esercita impresa, “può” non “deve” assumere la veste di impresa sociale, regolata in un altro dei decreti di attuazione (…). L’assumere lo “status” di ETS e l’iscrizione nel registro unico nazionale, sono facoltativi: chi è insofferente di un regime recepito come troppo stretto se ne guarderà e comunque tutti pondereranno con cautela vantaggi, oneri e vincoli.“
 


 
La riforma del terzo settore è giunta al traguardo. Dopo anni di attesa le 300.000 (e più) organizzazioni hanno trovato il loro statuto.  Il 18 luglio è comparso in Gazzetta Ufficiale il d. lgs. 3 luglio 2017, n. 111, Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106); il 19 luglio il d. lgs. 3 luglio 2017, n. 112, Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106); il 2 agosto il d. lgsl. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
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Stando all’art. 3 della legge di delega (l. n. 106/2016) la Commissione avrebbe dovuto “rinnovare” anche il titolo II del primo libro del codice civile. Sarà per il timore reverenziale nei confronti del codice o, più plausibilmente, perché il rilevo della disciplina codicistica era grandemente scemato rispetto alla legislazione speciale, all’art. 3 della legge delega non è stata data attuazione e il codice civile ha subito solo minimi ritocchi. La riforma, dunque, si rivolge solo agli enti privati del terzo settore che promuovono e realizzano attività di interesse generale e non riguarda le altre tipologie, compreso partiti e sindacati, che sono esclusi espressamente.
 
Il titolo II del Libro primo c.c. (“Delle persone giuridiche”) in cui tradizionalmente si inquadrano i c.d. enti non profit ha conservato perciò la stessa disciplina del ’42, a parte la revisione (nel 2000) della procedura di riconoscimento.
Il titolo è molto breve: solo 31 norme composte da scarne e poche righe. Niente a che vedere con l’estesa disciplina del diritto societario contenuta nel libro quinto e, soprattutto, con la nuova disciplina confezionata dalla riforma: una legge alluvionale, composta di più di cento, lunghissime norme.
 
Va ricordato che la forma giuridica, tra quelle offerte dal codice civile, prescelta dagli enti del terzo settore è stata l’associazione non riconosciuta. Le circa 201.000 associazioni non riconosciute (rispetto alle 60.000 riconosciute) sul piano civilistico sono perciò disciplinate da tre norme: gli artt. 36, 37 e 38, che regolano ben poco e affidano organizzazione e attività alla completa autonomia degli associati.
 
Dagli anni ’90, però, la gran parte degli enti non riveste solo le forme codicistiche, ma appartiene a uno dei tipi disegnati dalla legislazione «di sostegno», che li sottopone a una minuziosa disciplina.
Il legislatore ha “plasmato” negli ultimi decenni le organizzazioni di volontariato (l. 266/1991), le cooperative sociali (l. 381/1991), le Onlus (d. lgs. 460/1997), le associazioni di promozione sociale (l. n. 328/2000), l’impresa sociale (d. lgs. n. 155/2006). Quest’ultima figura è stata un fallimento, perché il decreto non prevedeva incentivi ma solo controlli e nel registro, fino a poco tempo fa, si erano iscritte solo 350 organizzazioni.
Si tratta di normative di settore, volte a regolare specifiche figure organizzative o aspetti della loro attività, il cui tratto comune è quello di attribuire rilievo alla natura dello scopo e dell'attività, per farne motivo di promozione e sostegno.
Caratteristica comune delle leggi speciali è il distacco tra la qualità di soci e la figura dei destinatari dell’attività dell’ente. Non solo è escluso un ritorno in termini di utilità, ma è imposto che non vi sia coincidenza (salvo marginali sovrapposizioni) tra i componenti e i beneficiari dell’attività, fatta eccezione per gli enti con scopo mutualistico, che comunque sono la minoranza.
L’intreccio delle leggi speciali ha portato nel tempo alla proliferazione di forme giuridiche. Accadeva, ad esempio, che un ente fosse di base un’associazione (riconosciuta o non riconosciuta) e poi organizzazione di volontariato e Onlus di diritto ed eventualmente anche impresa sociale. Soggetto perciò a quattro diverse normative, comprensive di registri e autorità di controllo, nel cui ambito quella del codice è la più semplice e secondaria.
La creazione di nuove categorie aveva prodotto una moltiplicazione dei registri speciali anche regionali, problema cui il Codice del terzo settore intende porre rimedio con l’introduzione del registro unico nazionale.
Tutti i citati provvedimenti normativi (tranne la l. n. 381/1991 sulle cooperative sociali) sono stati abrogati dalla riforma e confluiscono nel Codice del terzo settore
L’intento principale della riforma è, infatti, coordinare e modernizzare la “vecchia” legislazione speciale anche al fine di valorizzazione gli enti non profit e favorire il loro contributo alla vita sociale ed economica.
A tal fine il d. lgs. del 3 luglio 2017 introduce la nuova figura dell’Ente del terzo settore (designato con l’acronimo ETS). Si tratta di un ente che svolge un’attività tra quelle elencate minuziosamente nell’art. 5 del codice e, se esercita impresa, “può” non “deve” assumere la veste di impresa sociale, regolata in un altro dei decreti di attuazione (d. lgs. 3 luglio 2017, n. 212, cit.).
 
Che le organizzazioni non profit svolgano un’attività “produttiva” pare ora scontato, ma pochi decenni fa sembrava singolare che questi enti (un tempo mera occasione di incontro e divertimento o gioco o solo stare insieme) dovessero attivarsi per produrre beni e servizi e anche per realizzare profitti, sia pure non destinati ad arricchire i componenti.
Quanto alle fondazioni, il modello tradizionale era costituito da un patrimonio amministrato per uno scopo: ad esempio elargire borse di studio. Nel tempo avveniva che il patrimonio si depauperasse a causa della inflazione e così le borse di studio diventavano di entità ridicola. Nel Codice del terzo settore l’unica figura che ricorda le tradizionali fondazioni codicistiche è l’ente filantropico, regolato nell’art. 37 ss.
 
Adesso aspettiamo l’attuazione pratica della riforma, l’adeguamento degli statuti, la messa in opera del nuovo registro unico, l’allestimento degli organismi di vigilanza e controllo.
La riforma prevede infatti una minuziosa disciplina dell’organizzazione e dell’attività degli enti e una molteplicità di controlli, esercitati da organismi di nuova istituzione.
 
Ci auguriamo non succeda che – se gli incentivi accordati non verranno ritenuti abbastanza allettanti – il non profit continui a operare come se la normativa non ci fosse.
L’assumere lo “status” di ETS e l’iscrizione nel registro unico nazionale, infatti, sono facoltativi: chi è insofferente di un regime recepito come troppo stretto se ne guarderà e comunque tutti pondereranno con cautela vantaggi, oneri e vincoli.
 
 Maria Vita De Giorgi, prof.ssa di Diritto civile, Università di Ferrara

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