Normativa e fiscalità: la paura di incorrere in sanzioni
Premesso che solo chi non dona indica nel beneficio fiscale la motivazione che è alla base delle liberalità, è certo che gli incentivi fiscali possono svolgere un ruolo, soprattutto per quel che riguarda il valore dell’importo erogato. In realtà, in Italia, pochi ne usufruiscono e questo probabilmente anche per la complessità, la scarsa organicità, la limitata certezza del diritto che spinge molti a rinunciare al beneficio piuttosto che rischiare di incorrere in sanzioni.
Per quel che riguarda gli enti d’erogazione bisogna però riconoscere che in questi anni sono avvenute importante evoluzioni positive di cui forse pochi sono consapevoli. In particolar modo la chiarificazione della nozione di beneficenza nel decreto legislativo sulle Onlus del 28 gennaio 2009 n. 2 art. 30 comma 4 ha permesso agli enti d’erogazione di assumere questa veste fiscale e, nel contempo, ha legalizzato l’intermediazione filantropica. Ciò significa che possono costituirsi enti erogatori aventi caratteristiche Onlus, che possono garantire ai donatori i benefici fiscali della «più dai, meno versi» (Legge n. 80 del 14 maggio 2005 che ha convertito il decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005), ossia la possibilità di dedurre dal proprio reddito sino al 10% dello stesso con un massimale di 70.000 euro. Questi enti possono distribuire le somme raccolte, anche sulla base delle indicazioni fornite dai donatori, a progetti d’utilità sociale gestiti da enti non profit, anche non onlus. Una soluzione questa al problema di tutte quelle realtà che, pur gestendo progetti d’utilità sociale, non sono diventate onlus per le più diverse ragioni o, benché onlus, non tengono la contabilità nelle forme prescritte per poter godere dei benefici previsti. Queste organizzazioni possono quindi consigliare ai donatori di far transitare le loro liberalità attraverso un intermediario filantropico, utilizzando l’istituto della donazione modale, garantendosi che, una volta accettata, la donazione verrà destinata per l’iniziativa da loro indicata, godendo dei benefici fiscali sopra richiamati.
Un’altra importante innovazione riguarda la decisione avvenuta nell’agosto 2011 da parte dell’Agenzia delle Entrate di permettere agli enti che non possono essere onlus (fondazioni d’origine bancaria, imprese, enti pubblici) di costituirle. Questo dovrebbe favorire una maggiore diffusione delle fondazioni d’impresa con conseguenze positive per l’intero settore.
Un ostacolo riguarda la nozione di utilità sociale che i funzionari dell’Agenzia delle Entrate tendono ad interpretare in modo restrittivo, mentre, prendendo a riferimento l’unica norma in cui viene definita, la legge sull’impresa sociale, dovrebbe essere molto più ampia e consentirebbe di legittimare i finanziamenti nei settori dell’arte e della cultura, ora limitati alla tutela del patrimonio storico ed artistico.
Per poter promuovere questa chiarificazione sarebbe stato molto utile poter contare sulla collaborazione dell’Agenzia del Terzo Settore, così come è già accaduto in passato. Purtroppo è stata abrogata a fine febbraio dal Consiglio dei Ministri, che ne ha previsto l’assorbimento nella Direzione Generale del Terzo Settore e le Formazioni Sociali del Ministero del Lavoro.
Un’operazione e senza alcun risparmio per l’Erario, a dimostrazione di come l’attuale governo sia prigioniero di un’ideologia che non comprende che, senza lo sviluppo dell’economia civile, la mera dialettica Stato-mercato rischia di rivelarsi fallimentare nell’affrontare una crisi che è strutturale e che non possiamo illuderci di superare solamente migliorando l’efficienza gestionale.
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(dal XII Rapporto Annuale Fondazioni)
Bernardino Casadei è Segretario Generale Assifero - Associazione Italiana Fondazioni ed Enti di erogazione