Le regole di un nuovo gioco possibile
Il Nuovo Codice degli Appalti e Contratti Pubblici (dlgs. 50/2016) introduce novità nelle partnership pubblico-private (PPP), in grave ritardo nel nostro Paese:la semplificazione nella promozione di PPP, i cd. Partenariati d’innovazione e le regolazioni settoriali in materia di servizi sociali e interventi sui beni culturali. “Ma c’è sempre il rischio di restare in mezzo al guado” se il cambiamento non entra “nella pancia delle macchine della Pubblica Amministrazione”. Considera Franco Milella che “non si è aperto ad esempio, un grande dibattito sulle rivoluzioni poste dall’art. 151 del Nuovo codice in materia di Sponsorizzazioni (I° e II° comma) e di promozione di “forme ulteriori ed analoghe di partenariato con altri soggetti pubblici e privati in materia beni culturali (…) con un potenziale impatto di gran lunga superiore agli effetti dell’Art Bonus”. Nella prossima edizione di Artlab a Mantova si riprenderanno i temi del tavolo nazionale del 2015 “Patrimonio pubblico, Valorizzazione, Innovazione” per un confronto approfondito su cosa può cambiare negli approcci alla valorizzazione del Patrimonio culturale e, più complessivamente del Patrimonio Pubblico
sapendo chi le ha scritte, quando, perché' e nemmeno che regole sono.
Arthur Bloch, Quinta legge di Loftus, La legge di Murphy II, 1980
Il primo Tavolo Nazionale “Patrimonio pubblico, Valorizzazione, Innovazione” promosso dalla Fondazione Fitzcarraldo, durante il lavori di ArtLab2015 a Lecce lo scorso settembre, ha innescato un condiviso ribaltamento di senso, tra i prestigiosi partecipanti all’incontro, che restituisce centralità al valore d’uso, sociale, culturale, di Comunità ai Beni del Patrimonio pubblico piuttosto che al mero valore economico patrimoniale di questi beni.
Questo cambio di prospettiva sembra più coerente con l’emersione di una politica pubblica che sia centrata su obiettivi di valorizzazione territoriale, in direzione dello sviluppo e affronta uno scenario di partenza, fortemente misconosciuto nell’ultimo ventennio contrassegnato da politiche di “smobilizzazione” dei patrimoni pubblici, che manifesta come circa l’80% dei beni pubblici non sono appetibili per “acquisizioni a mercato” da parte di investitori e costituiscono invece importanti detrattori, urbani e di comunità territoriale, in virtù delle loro condizioni di abbandono.
In occasione di Artlab 2015, si è anche ribadita la necessità di nuovi impianti normativi che prefigurino tipologie differenziate e innovazioni sostanziali nella concessione d’uso del patrimonio pubblico, al fine di tracciare una cornice operativa di riferimento che sposti l’oggetto della concessione sulla valorizzazione del bene, come generatore di servizi flessibili alla Comunità, piuttosto che alla gestione di servizi appaltabili. Tale necessità, che tiene conto della fragilità interpretativa delle PA locali, circa i contenuti di riuso di beni pubblici, e della necessaria flessibilità operativa di potenziali soggetti gestori, orientati alla valorizzazione sociale e culturale dei beni, richiede un salto logico da impianti normativi formali-adempitivi più orientati al controllo, e per giunta in fase solo preliminare/procedurale, a logiche basate sulla fiducia e sul coinvolgimento di risorse private, non solo economiche, ma anche di competenza tecnico-professionale. Esigenza più in generale manifestata dal grave ritardo e dalla esiguità delle esperienze di partnership pubblico-private (PPP) nel nostro Paese.
Il Nuovo Codice degli Appalti e Contratti Pubblici (dlgs. 50/2016) introduce diversi elementi di novità negli assetti regolativi di queste materie. La semplificazione nella promozione di PPP, i cd. Partenariati d’innovazione e le regolazioni settoriali in materia di servizi sociali e interventi sui beni culturali, costituiscono indubbiamente premesse che vanno nella direzione auspicata.
Ma c’è sempre il rischio di restare in mezzo al guado, già di per sé complicato dalla storica ritrosia e dalla diffidenza verso le innovazioni. Un cambiamento di orizzonti e di senso funziona se ha rapide chances di operare anche nella pancia delle macchine della Pubblica Amministrazione, in cui è diffusa proprio l’inerzia tipica di chi “rispetta le regole”, ma quelle sostituite dalle nuove.
Pur comprendendone il valore specifico legato al patrimonio culturale e non generalizzabile ai temi più rilevanti degli appalti pubblici, manca un grande dibattito sulle rivoluzionarie novità poste dall’art. 151 del Nuovo codice in materia di Sponsorizzazioni (I° e II° comma) e di promozione di “forme ulteriori ed analoghe di partenariato” con altri soggetti pubblici e privati in materia beni culturali.
Il terzo comma dell’art.151 recita testualmente “Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori” rispetto all’istituto, modificato e semplificato dall’art.19 del nuovo codice, della Sponsorizzazione.
Con L’articolo 151 del nuovo codice degli appalti, come sottolineato dallo stesso Ministro Dario Franceschini, si introducono quindi importanti elementi di semplificazione ed innovazione nel coinvolgimento dei privati nei processi di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, con un potenziale impatto di gran lunga superiore agli effetti dell’Art Bonus insieme a cui chiude un cerchio, probabilmente decisivo, nella disponibilità di strumenti normativi ed operativi di valorizzazione del patrimonio culturale . La semplificazione delle sponsorizzazioni, anche parziali, per lavori forniture e servizi attraverso procedure dirette negoziali conseguenti alla pubblicazione della stazione appaltante sul proprio sito internet della ricerca di sponsor e alle offerte dei relativi sponsor potenziali, appare chiara e costituisce fattore di accelerazione di queste modalità di coinvolgimento dei privati. Il terzo comma dell’art.151 intende invece anche favorire nuove forme semplificate di individuazione di partner privati anche oltre la natura dei contratti di sponsorizzazione ma in forme ad esso assimilate.
Le previsioni dell’articolo 151, comma 3, costituiscono una “norma aperta che potrà man mano riempirsi di contenuti applicativi specifici sulla base dell’esperienza e delle buone pratiche che potranno essere avviate e sperimentate “ come recita la nota-circolare del 9 giugno scorso dell’Ufficio Legislativo del Mibact.
I privati potranno proporsi o essere selezionati, in forme semplificate come per le sponsorizzazioni, su impulso del Mibact e dei propri uffici periferici per sostenere in partnership pubblico-private la gestione di servizi nei e di beni culturali, attività di ricerca scientifica, erogazione di servizi tecnici di programmazione e progettazione a valle o in fase ascendente di Accordi di Valorizzazione, solo per afre alcuni esempi.
Ma il rischio del guado è in agguato. Gli uffici periferici del Mibact non hanno consuetudine, ad esempio, con progetti di valorizzazione dei beni culturali se non nei limiti, francamente inadeguati, della concessione in gestione dei cd. Servizi aggiuntivi.
E’ un rischio, ad esempio, che tale norma sia applicata esclusivamente sul patrimonio culturale dello Stato ed in particolare sui beni culturali più rilevanti su cui lo Stato non può far da sé, mentre sarebbe molto opportuno che possa agire sul complesso del patrimonio culturale nazionale nella disponibilità, ad esempio, degli EE.LL. Questa prospettiva è in tutta evidenza auspicabile in considerazione del vasto patrimonio culturale pubblico non statale e delle competenze autorizzative che resterebbero in capo alle funzioni territoriali del MiBACT.
L’assenza di confronto, sia pubblico che specialistico, sulla materia introdotta dall’art.151 mette in sordina una norma rivoluzionaria e prelude ad un atteggiamento prudente e limitativo nella sua applicazione, proprio mentre, al contrario, appare necessaria una rapida sperimentazione ed estensione del valore e della portata della norma anche oltre il confine dei beni culturali in quanto tali e , più complessivamente, in tutti i casi in cui il patrimonio pubblico, anche non culturale, può costituire leva di promozione dell’identità culturale di un territorio e di una Comunità.
Proprio partendo dagli spunti forniti dalla profonda innovazione, in nuce, introdotta dall’art.151 del D.lgs 50/2016, il prossimo appuntamento di Artlab a Mantova riprenderà i temi del tavolo nazionale del 2015 “Patrimonio pubblico, Valorizzazione, Innovazione” per un confronto approfondito su cosa può cambiare negli approcci alla valorizzazione del Patrimonio culturale e, più complessivamente del Patrimonio Pubblico.
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