Italia Non Profit - Ti guida nel Terzo Settore

Il “salto” possibile delle non profit culturali. Nel buio o di qualità?  

  • Pubblicato il: 15/12/2017 - 00:02
Rubrica: 
NORMA(T)TIVA
Articolo a cura di: 
Francesco Mannino

Le non profit culturali verso l’impresa sociale? Al dibattito sulla bontà o meno della riforma del Terzo Settore si sta progressivamente sostituendo una crescente messe di considerazioni sul che fare, a fronte di norme ormai operative anche se ancora carenti di importanti decreti attuativi. Sul versante delle organizzazioni culturali non profit ci chiediamo cosa potrà succedere, soprattutto per quelle che mirano a costruire modelli di gestione orientati alla sostenibilità, al fine di raggiungere obiettivi di utilità sociale e rilevanza pubblica.
 

Appena qualche giorno fa Franco Broccardi, proprio dalle pagine de Il Giornale delle Fondazioni, rivolgendosi alle organizzazioni culturali non profit faceva suonare il proverbiale campanello d’allarme: per paura, per attendismo o per disinteresse, Broccardi rilevava che molte di esse, soprattutto le più “anziane”, abbiano deciso di stare alla finestra, vedere che succede, rinviare la decisione sul come reagire alla riforma del Terzo Settore.
 
In questa sede cominceremo a esaminare alcune “creste d’onda” che emergono sia dal CTS – Codice del Terzo Settore (DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117) che dal nuovo decreto sulle imprese sociali (DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112), confidando che questa esplorazione possa essere uno stimolo per coloro i quali non hanno ancora deciso che fare, affinché quanto meno essi comincino ad informarsi e verificare la propria condizione a fronte di due leggi che, indubbiamente, innovano il settore.
 
Un “volo d’uccello” su alcuni degli aspetti che possono interessare le non profit culturali, soprattutto quelle che hanno già deciso che la loro azione si colloca in quello spazio assai indefinito fino a poco tempo fa, ma molto ampio e concreto: quella zona grigia tra volontariato e impresa profit che non è né l’uno né l’altra, attestandosi invece come una terza via che riconosce la prevalente rilevanza sociale del settore culturale, e che cerca modelli e percorsi che possano rendere sostenibile un apporto professionale affinché ciò avvenga.
 
In altri termini, che si possa fare bene, con professionalità e continuità, il lavoro culturale, e che esso abbia significativi impatti e rilevanza per le comunità di riferimento. Non una presa di distanza né dall’uno né dall’altro mondo, ma solo la presa d’atto che non tutto il settore culturale è così rilevante economicamente da produrre margini di profitto per chi vi opera, e allo stesso tempo che il volontariato, straordinaria risorsa di questo Paese, non sempre riesce a rispondere ai parametri di continuità e professionalità necessari per garantire risultati soddisfacenti, mantenendo al contempo una contropartita di dignità per chi presta il proprio lavoro.
 
E purtroppo consta rilevare che proprio di costo del lavoro le due leggi non parlano, eludendo certamente per competenza normativa una delle leve più pesanti che agiscono sul settore culturale, laddove è contemplato il ricorso a personale dipendente subordinato. Un costo del lavoro che, equiparato al costo sostenuto dalle imprese profit, condiziona pesantemente le scelte delle organizzazioni che devono decidere il proprio assetto e i propri modelli gestionali, tenendo conto anche di questo fattore tutt’altro che irrilevante. Ma, appunto, essendo questo tema non pertinente della riforma se non tangenzialmente, ci limitiamo a evidenziare l’occasione mancata per dare ulteriore ossigeno al comparto, confidando che la questione venga presto sollevata anche a completamento dell’azione delle norme sul Terzo Settore.
 
A tal proposito va però rilevato che l’art. 8 del CTS (Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro) individua – ovviamente vietandoli – casi di distribuzione indiretta di utili, così chiarendo definitivamente (comma b) un collegamento con i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro di riferimento, un rapporto con i compensi da essi previsti, una proporzione massima prevista (+40%) oltre la quale si può ragionevolmente intravedere una forma di elusione della norma. Ciò produce due effetti: da un lato si tutelano i lavoratori da squilibri interni all’organizzazione, ponendo un limite al rischio di abusi; dall’altro si fa chiarezza sul compenso agli amministratori (presidenti e simili), finora esclusi dalla possibilità di considerarsi parte in gioco della squadra di lavoro perché impossibilitati a ricevere qualsivoglia emolumento e ora (comma a) invece possibili destinatari di compensi individuali purché «proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze».
E così mettendo fine all’assurda condizione di amministratori da un lato costretti ad assumersi tutti i rischi di organizzazioni spesso senza personalità giuridica, dall’altro impossibilitati a remunerare equamente il proprio lavoro per l’organizzazione stessa.
 
E sempre in tema di lavoro l’art. 17 del CTS chiarisce il ruolo del volontariato e dei volontari, definendoli (comma 2) persone che svolgono «attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà». Il Codice chiarisce anche (comma 3) l’incompatibilità del ruolo di volontario con qualsiasi forma di retribuzione, ammettendo al massimo un rimborso di 150 euro mensili, e con qualsiasi forma di lavoro subordinato (comma 5).
 
Ciò produce però una evidente distorsione, ovvero che coloro i quali a diverso titolo ricevono compensi dall’organizzazione (dipendenti, consulenti, prestatori) non potranno optare per la donazione di una parte del proprio tempo libero in forma di volontariato, formula che - al netto di comportamenti scorretti e illegali - costituisce una costante di molte non profit, e una sua indiscutibile risorsa se la finalità condivisa di soci e sostenitori è quella di raggiungere comunque gli obiettivi sociali prefissati.
 
Passando a temi più legati alle attività svolte, va segnalato l’art. 71, che non solo regola il tema dei Locali utilizzati e della loro concessione in comodato (comma 2) da parte di Stato, Regioni e Province autonome ed Enti locali, ma anche di «beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non e' corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro» (comma 3), con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi. Concessione che deve essere «finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione». Le spese sostenute dal concessionario per le attività di recupero saranno detratte dal canone, e la procedura di assegnazione seguirà quanto previsto dall’articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti e dei Lavori Pubblici: ne aveva parlato nel 2016 Franco Milella sulle nostre pagine).
 
Sembra anche rilevante l’art. 81 in tema di Social Bonus, che riconosce un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'art. 5 con modalità “non commerciali.” Va però detto che questa ultima definizione crea un po’ di confusione, perché spesso proprio le attività commerciali delle organizzazioni non profit consentono loro di ambire a modelli che tendano a raggiungere livelli di sostenibilità quantomeno minimi.
 
E proprio sul controverso tema del rapporto tra enti non profit e attività commerciali, che già nel 2016 Francesco Florian aveva affrontato per noi, si rileva un rischio di ambiguità all’art. 79 che, a proposito di Disposizioni in materia di imposte sui redditi, definisce appunto la natura non commerciale delle attività di interesse generale previste all’art. 5 del Codice quando esse sono svolte a titolo gratuito «o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi» (comma 2): caso quest’ultimo che racchiuderebbe gran parte delle attività svolte dalle organizzazioni culturali non profit, spesso in perdita proprio per la specificità del settore di intervento, compensate dalla donazione parziale o totale di tempo lavoro dei propri soci, “lavoratori benevoli” intenzionati prevalentemente a prendersi cura dei luoghi e delle comunità, anche quando ciò non corrisponde ad una piena retribuzione del tempo lavorato (seppure con l’auspicio che ciò avvenga pienamente).
 
Proprio per questo motivo in questa sede si rileva l’opportunità che le organizzazioni non profit con modelli di gestione che contemplino l’erogazione di servizi e la vendita di beni che di fatto vengono assimilati ad attività commerciale, prendano seriamente in considerazione l’opzione della acquisizione della qualifica di impresa sociale.
 
Innanzitutto ciò sarebbe opportuno perché il D.lgs 112/2017 elenca, al pari del Codice del Terzo Settore, molte attività compatibili con ciò che le non profit culturali svolgono regolarmente (art. 2): educazione, istruzione e formazione professionale; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; radiodiffusione sonora a carattere comunitario; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; contrasto della povertà educativa; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata e tanto ancora.
 
Poi perché è espressamente previsto (art. 11) che i lavoratori siano adeguatamente coinvolti in meccanismi di consultazione o di partecipazione mediante il quale essi siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi. Ed anche (art. 13) che essi siano retribuiti come da CCNL (sembra scontato dirlo, ma non lo è), nonché che non possano esistere differenze retributive maggiori di uno a otto. Ed infine che il ricorso ai volontari non superi il numero dei lavoratori.
 
Svolgendo quindi (art. 1) «un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività» (si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi), e destinando quindi eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, le imprese sociali possono operare senza vedersi tassati tali utili come reddito imponibile ai fini delle imposte dirette (art. 18). Questo pone indubbiamente un importante vantaggio per tali organizzazioni, che non corrono più il rischio di ambiguità riguardanti le proprie attività anche quando esse siano di natura commerciale (servizi o beni in cambio di corrispettivi), e possono tentare di costruire modelli di gestione maggiormente orientati alla sostenibilità, seppur non finalizzati al profitto. Una sostenibilità che sia non il fine, ma il mezzo per raggiungere gli obiettivi di interesse generale e di utilità sociale e culturale.
 
Il nostro volo d’uccello, trasformato piuttosto in un primo, parziale salto del grillo, si vuole concludere però con una considerazione che riguarda un limite notevole che si potrebbe frapporre tra le associazioni non profit e la loro intenzione di perseguire l’acquisizione della qualifica di impresa sociale. Ciò deriva dalla necessità per le imprese sociali di acquisire la personalità giuridica, e al contempo di rientrare automaticamente nel Registro unico nazionale del Terzo Settore iscrivendosi al registro delle imprese sociali (art. 5 del D.lgs 112/2017). Ciò comporterebbe una automatica traslazione su quella parte del Codice del Terzo Settore che individua un tetto minimo di 15.000 euro quale patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica (comma 4, art. 22 del CTS): una somma che per piccole organizzazioni può costituire un serio motivo di rinuncia al processo di acquisizione della qualifica di impresa sociale, e quindi una barriera ad un salto che eppure sembrerebbe sempre più irrinunciabile.
 
Per uscire dal rischio di isolamento è davvero probabile che, come auspica Franco Broccardi, si debba prendere coraggio e saltare il fosso, anche a rischio di farsi qualche livido e atterrare su terreni sconosciuti. In fondo l’assunzione del rischio fa parte del DNA che molte organizzazioni si portano dentro, avulse dalla logica dei finanziamenti pubblici a pioggia e abituate ad essere delegate per la progettazione, organizzazione ed erogazione di forme diverse di welfare culturale. Ma se non è più tempo di discutere di come potrebbe essere la riforma, che ormai è data, può ancora essere il tempo di migliorarla o integrarla con gli adeguati strumenti, per far sì che davvero essa proietti nel futuro il portato coraggioso, generoso e generativo di cui molti soggetti del Terzo Settore sono davvero vettori pionieristici. Si può fare? Coraggio anche voi.
 
 
© Riproduzione riservata
 
 
Ph: Photo by Kaique Rocha from Pexels