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Fondazioni, cautela! il bene culturale è civiltà

  • Pubblicato il: 18/04/2014 - 10:13
Autore/i: 
Rubrica: 
OPINIONI E CONVERSAZIONI
Articolo a cura di: 
Fabrizio Lemme

Ritorno sul tema centrale della datazione del bene culturale, oggetto del mio articolo di marzo (cfr. lo scorso numero, p. 12), avendo ricevuto un’importante sentenza pronunziata dal Tribunale di Milano, Sezione Proprietà Industriale ed Intellettuale, il 14 luglio 2012, nella causa tra T.A. e la Fondazione M.R.
La sentenza, la cui motivazione sintetica è di estremo interesse, è completata da un commento puntuale e bene argomentato, redatto dal dottor Cosimo Gabbani, allievo ordinario del settore di Scienze Giuridiche della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; entrambi i testi sono pubblicati sulla rivista «Danno e responsabilità», fascicolo 3/2014.
Il caso deciso è questo: T.A., nel 2005, aveva acquistato presso Finarte un’opera dell’artista M.R., autenticata dall’autore su foto e da lui datata agli anni 1963-1969. Successivamente, T.A. aveva inviato l’opera a Parigi, alla ben nota casa d’aste Artcurial, con il mandato di porla in vendita. Nell’opera complessiva di M.R. la datazione assume una particolare importanza e le cose più apprezzate sono quelle collocabili negli anni Sessanta, il miglior periodo creativo del singolare artista.
Artcurial, nell’ambito dei suoi poteri di mandatario senza rappresentanza del committente (in tal senso è qualificato in giurisprudenza il rapporto tra committente e astatore), si era rivolta alla Fondazione M.R., per averne una conferma in ordine alla datazione dell’opera. La risposta era stata netta: l’opera era databile al 2001 e quindi non poteva, ad avviso della Fondazione, essere messa in vendita con una datazione largamente anteriore. La conseguenza era assai negativa per il proprietario, il cui collage era notevolmente deprezzato.
T.A., assumendo che l’unico soggetto legittimato alla datazione dell’opera d’arte era l’artista e che conseguentemente la Fondazione aveva usurpato, datando il collage, poteri che non le spettavano, commettendo in conseguenza un atto illecito, aveva citato in giudizio la Fondazione, chiedendo il risarcimento del danno che ne era derivato.
Nel respingere la domanda, il Tribunale di Milano ha affrontato due importanti problemi, che voglio illustrare ai miei lettori:
1. La Fondazione, richiesta di un parere sulla datazione di un’opera d’arte, può liberamente esprimerlo, nell’ambito del diritto di opinione, costituzionalmente ga- rantito (art. 21 Cost.);
2. La Fondazione, nell’esprimere la propria opinione, deve osservare regole di diligenza e di seria ricerca, rispondendo in difetto, e qui è il punto più importante, non solo nei confronti del richiedente il parere, con il quale si instaura un rapporto negoziale, ma anche nei confronti dei terzi, che possano riporvi un ragionevole affidamento. Dirò che entrambi i principi enunciati dal Tribunale mi trovano consenziente, anche se sul secondo debbo fare una precisazione. Andiamo nell’ordine: la datazione di un’opera d’arte, come ho già scritto nell’articolo di marzo, costituisce un valore fondamentale di essa, al punto da incidere sulla sua identità, come si ricava dall’art. 2/2 D.lgs. 42/04, ove si definisce il bene culturale come «testimonianza avente valore di civiltà». Conseguentemente, la datazione costituisce materia di dibattito sul piano storico artistico e, al riguardo, chiunque può liberamente esprimere la propria ragionata opinione, al di là della esclusività che si pretende riservare all’artista e ai suoi «eredi», individuati ai sensi dell’art. 23 L.A. Si può anzi discutere se, di fronte a una datazione fraudolenta della propria opera da parte dell’autore, non si integri la figura del cosiddetto «artista falsario di se stesso», argomento da me affrontato nel mio Compendio di Diritto dei Beni Culturali (Cedam, 2013, p. 63 e ss.), al quale rimando. La seconda affermazione richiede una precisazione: nel caso di specie, Artcurial si era rivolta alla Fondazione M.R. come «mandatario senza rappresentanza» di T.A., nell’ambito di quel dovere di corretta informazione che deve ispirare le case d’asta corrette (quale indubbiamente è Artcurial). Quindi, ai sensi dell’art. 1705/2 c.c., T.A. non era un terzo, avendo stabilito con la Fondazione, attraverso l’intermediazione dell’astatore, un vero e proprio rapporto negoziale. Ma la precisazione ha poca importanza: infatti, il contenuto della responsabilità di un soggetto esponenziale, che rappresenta l’interesse alla corretta informazione su un determinato artista e che è richiesto di un ragionevole parere, è eguale sia nei confronti del richiedente, sia nei confronti di chiunque fondi su tale parere un ragionevole affidamento. L’ampliamento dell’area della responsabilità è dunque soltanto soggettivo, non nei contenuti, ma questo comporta che le fondazioni debbono esercitare, anche al riguardo, la più accurata cautela. L’affermazione che precede non significa che le fondazioni siano portatrici di una verità obiettiva, inesistente nell’ambito delle scienze umane, essenzialmente probabilistiche; le loro sono soltanto opinioni, ma, per necessità di cose, ragionevoli opinioni, la cui formazione richiede studio, competenza, diligenza.

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